{"id":1897,"date":"2018-05-07T15:01:16","date_gmt":"2018-05-07T13:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/?p=1897"},"modified":"2018-07-04T11:07:22","modified_gmt":"2018-07-04T09:07:22","slug":"riordino-professione-educatorefinalmente-una-legge-che-continua-a-dividere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/riordino-professione-educatorefinalmente-una-legge-che-continua-a-dividere\/","title":{"rendered":"Riordino professione educatore: finalmente una legge&#8230; che continua a dividere."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">La legge di previsione di bilancio 2018 all&#8217;articolo 1 dal comma 596 al comma 601, riordina la figura dell&#8217;educatore professionale.<br \/>\nL&#8217;iter della discussione su questa figura professionale ha una lunga storia (ventennale) e il percorso che ha portato a questa \u201criforma\u201d nella passata legislatura \u00e8 significativo: una legge ad hoc (il ddl Iori), approvato alla Camera nel Giugno 2016, il passaggio al Senato con una lunga discussione in 7\u00b0 commissione (sede referente) con modifiche importanti (e in parte per noi corrette), un lungo silenzio da Giugno a Novembre 2017 e infine il \u201ccolpo di reni\u201d in parlamento, con la decisione di metterla in legge di bilancio, nella versione approvata alla Camera con le modifiche suggerite dalla commissione bilancio al Senato e dalla Ragioneria di Stato.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>Cosa dice la legge (in breve)<\/strong>:<br \/>\ndal primo Gennaio 2018 la professione dell&#8217;Educatore \u00e8 divisa per legge in due ambiti di intervento, il sanitario da una parte e il sociale dall&#8217;altra con due diversi percorsi universitari (sigh!). Si chiamano, infatti, <strong>Educatore professionale socio sanitario<\/strong> (classe di laurea L\/SNT2) ed <strong>Educatore professionale socio pedagogico<\/strong> (classe di laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).<br \/>\n<strong>Dove lavora l&#8217;Educatore professionale socio pedagogico viene cos\u00ec declinato dalla legge:<\/strong> servizi e e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta&#8217;, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialit\u00e0 e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell&#8217;integrazione e della cooperazione internazionale <strong>(per gli educatori dello 0-3, vale il dlgs 65 dell&#8217;Aprile 2017)<\/strong> (vedi nota in fondo)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>La legge continua poi dicendo:<\/strong><br \/>\npossono acquisire, in via transitoria la qualifica di Educatore Professionale socio pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi <strong>60 crediti formativi universitari<\/strong>, organizzato dai dipartimenti e dalle facolt\u00e0 di scienze dell&#8217;educazione e della formazione delle universit\u00e0 anche tramite attivit\u00e0 di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti , da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data del primo Gennaio 2018, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:<br \/>\n<strong>a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;<\/strong><br \/>\n<strong> b) svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell&#8217;interessato;<\/strong><br \/>\n<strong> c) diploma rilasciato entro l&#8217;anno scolastico 2001\/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>La legge dice poi ancora:<\/strong><br \/>\nacquisiscono direttamente la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico coloro che, al primo Gennaio 2018, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui sopra, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta&#8217; superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, oppure abbiano almeno venti anni di servizio. (Autocertificazione, Stato di servizio..? la legge non lo specifica).<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>E ancora:<\/strong><br \/>\nle persone, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l&#8217;attivit\u00e0 di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione , possono continuare a lavorare; il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non pu\u00f2 costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne&#8217; per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore (clausola di salvaguardia, non puoi essere n\u00e9 licenziato, n\u00e9 demansionato&#8230;.forse)<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>E infine il comma suggerito dalla Commissione Bilancio per i dipendenti pubblici:<\/strong><br \/>\nl&#8217;acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario oppure di pedagogista non comporta, per il personale gi\u00e0 dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori. (sei qualificato\/laureato ma non ti paghiamo di pi\u00f9&#8230;)<\/p>\n<p>L&#8217;impianto della legge \u00e8 quindi quello passato alla Camera (con quest&#8217;ultima aggiunta).<\/p>\n<p><strong>Cosa abbiamo fatto noi:<\/strong><br \/>\nNell&#8217;Aprile 2016, come Fp Cgil Firenze, organizzammo un&#8217;iniziativa sul Ddl Iori alla presenza di due Onorevoli, uno della maggioranza e uno dell&#8217;opposizione dove chiedevamo di modificare il suddetto \u201cimpianto\u201d. Chiedevamo la possibilit\u00e0 di riconoscere la qualifica al personale a tempo indeterminato con una minima anzianit\u00e0 di servizio, oppure tramite la certificazione delle competenze. Il riconoscimento della qualifica alla maggior parte dei lavoratori, avrebbe disinnescato il problema della salvaguardia per chi non l&#8217;acquisisce. La legge dice che non puoi essere n\u00e9 licenziato, n\u00e9 demansionato, ma cosa succeder\u00e0 nei cambi d&#8217;appalto? O nelle strutture private sottoposte ad accreditamento? I non qualificati manterranno il posto di lavoro&#8230;?<br \/>\nAnche come Fp Cgil nazionale in audizione alla 7\u00b0 Commissione al Senato nel Dicembre 2017, chiedemmo le modifiche per scongiurare queste criticit\u00e0. L&#8217;esame in Commissione fece modificare la legge, facendola diventare una \u201csanatoria\u201d per chi gi\u00e0 lavorava, ma poi niente: il colpo di reni in Legge di Bilancio.<\/p>\n<p>Ma non \u00e8 finita qui, ora inizieranno i corsi per acquisire la qualifica e le prime Universit\u00e0 che li hanno avviati (Universit\u00e0 di Bergamo, Universit\u00e0 del Molise) prevedono costi d&#8217;iscrizione esosi (soprattutto per gli educatori del privato sociale).<\/p>\n<p><strong>Cosa facciamo come Fp Cgil:<\/strong><br \/>\n&#8211; chiediamo la copertura dei costi di iscrizione al corso di riqualificazione, alla Regione e alle organizzazioni datoriali;<br \/>\n&#8211; chiediamo ai datori di lavoro un piano straordinario di concessione di ore di permesso di diritto allo studio e riqualificazione professionale, per chi dovr\u00e0 sostenere i 60 cfu;<br \/>\n&#8211; chiediamo ai datori di lavoro privati l&#8217;adeguamento ai livelli contrattuali superiori per chi ha gi\u00e0 la laurea richiesta o per chi ha conseguito direttamente o con i 60 cfu la qualifica di educatore professionale;<br \/>\n&#8211; contemporaneamente chiediamo l&#8217;adeguamento delle basi d&#8217;asta da parte degli enti committenti per permettere l&#8217;adeguamento contrattuale.<\/p>\n<p><strong>Nota per lo 0-3, l&#8217;Educatore d&#8217;asilo nido.<\/strong>\u00a0Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65- sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (entrato in vigore il 31\/05\/2017)<br \/>\nPer gli educatori di asilo nido esiste un precedente decreto legislativo recepito anche dalla legge di bilancio.<br \/>\nChi potr\u00e0 fare l&#8217;educatore (art.4):<br \/>\nil laureato in Scienze dell&#8217;educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l&#8217;infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le universit\u00e0, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalit\u00e0 di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universit\u00e0, e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br \/>\nDa quando e clausola di salvaguardia per chi gi\u00e0 lavora (art. 14 comma 3):<br \/>\nA decorrere dall&#8217;anno scolastico 2019\/2020, l&#8217;accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l&#8217;infanzia e&#8217; consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell&#8217;educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l&#8217;infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validit\u00e0 per l&#8217;accesso ai posti di educatore dei servizi per l&#8217;infanzia i titoli conseguiti nell&#8217;ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p>Vale a dire come previsto dal nostro regolamento regionale all&#8217;articolo 13:<br \/>\nComma 1)<br \/>\na) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;<br \/>\nb) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;<br \/>\nc) diploma di maturit\u00e0 rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;<br \/>\nd) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l\u2019opzione economico-sociale;<br \/>\ne) <em>abrogato<\/em><br \/>\nf) diploma di dirigente di comunit\u00e0;<br \/>\ng) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca.<br \/>\nComma 2)<br \/>\nPossono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all&#8217;articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47\/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 \u201cTesto unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonch\u00e9 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l\u2019acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>Quindi per gli educatori di Asilo nido non servono i 60 cfu previsti dalla legge di bilancio per lavorare negli asili, ma serviranno se si vuole lavorare come educatore in altri servizi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La legge di previsione di bilancio 2018 all&#8217;articolo 1 dal comma 596 al comma 601, riordina la figura dell&#8217;educatore professionale. 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