{"id":4464,"date":"2020-09-03T16:25:14","date_gmt":"2020-09-03T14:25:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/?p=4464"},"modified":"2020-10-13T18:02:39","modified_gmt":"2020-10-13T16:02:39","slug":"lavoro-agile-normativa-e-scadenze","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/lavoro-agile-normativa-e-scadenze\/","title":{"rendered":"Lavoro Agile: la normativa di riferimento e le prossime scadenze"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-size: medium;\">Nelle prossime settimane <\/span><span style=\"font-size: medium;\">l&#8217;operativit\u00e0 di tutti gli Uffici Pubblici <\/span><span style=\"font-size: medium;\">continuer\u00e0 ad adeguarsi <\/span><span style=\"font-size: medium;\">alle esigenze dei cittadini e delle attivit\u00e0 produttive <\/span><span style=\"font-size: medium;\">secondo quanto previsto dalla normativa, come organizzazione sindacale riteniamo che ci\u00f2 debba avvenire nel rispetto della <\/span>salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, ed attraverso la partecipazione ed un vero confronto con gli Rsu, gli Rls e le OO.SS.<\/p>\n<p>Le amministrazioni devono essere pronte a predisporre il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (Pola) cos\u00ec che, superata la fase emergenziale, una congrua percentuale di personale possa espletare la modalit\u00e0 lavorativa attraverso il lavoro agile come strumento di conciliazione tempi di vita e di lavoro ed aumento della produttivit\u00e0. Una modalit\u00e0 di lavoro nuova che deve orientare il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni al raggiungimento degli obiettivi che migliorino l\u2019efficacia dell\u2019azione amministrativa, attraverso una costante e graduale opera di innovazione dell\u2019organizzazione del lavoro e dei servizi.<\/p>\n<p>Chiediamo pertanto che siano previsti investimenti su strumentazioni e formazione del personale cos\u00ec da rendere servizio sempre migliori all&#8217;utenza, semplificando e digitalizzando i processi lavorativi.<\/p>\n<p>Riportiamo sotto la normativa di riferimento con le prossime scadenze aggiornata al 13 ottobre 2020:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 \u2013 CURA ITALIA<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 26\u00a0<\/b><\/span><span style=\"font-size: small;\">(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Comma 2. <b>fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti<\/b> pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilit\u00e0 con connotazione di gravit\u00e0 ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonch\u00e9 per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, <b>il periodo di assenza dal servizio \u00e9 equiparato al ricovero ospedaliero<\/b> di cui all&#8217;articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed \u00e9 prescritto dalle competenti autorit\u00e0 sanitarie, nonch\u00e9 dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilit\u00e0 o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Nessuna responsabilit\u00e0, neppure contabile, \u00e9 imputabile al medico di assistenza primaria nell&#8217;ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 39 <\/b><\/span><span style=\"font-size: small;\">(Disposizioni in materia di lavoro agile) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i <b>lavoratori dipendenti disabili<\/b> nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <i>(gravit\u00e0)<\/i> <b>o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilit\u00e0<\/b> nelle condizioni di cui all&#8217;articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <i>(gravit\u00e0)<\/i>, <b>hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile<\/b> ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. ((17)) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacit\u00e0 lavorativa \u00e9 riconosciuta la priorit\u00e0 nell&#8217;accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalit\u00e0 agile ai sensi degli articoli da<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">AGGIORNAMENTO (17) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l&#8217;art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo \u00e9 prorogato al 15 ottobre 2020.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 87 <\/b><\/span><span style=\"font-size: small;\">(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, \u00e9 equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, <b>il lavoro agile \u00e9 la modalit\u00e0 ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni<\/b> di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivit\u00e0 che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell&#8217;emergenza; <b>((8))<\/b> <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">2. La prestazione lavorativa in lavoro agile pu\u00f2 essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilit\u00e0 del dipendente qualora non siano forniti dall&#8217;amministrazione.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">In tali casi l&#8217;articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">3. <b>Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile<\/b>, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell&#8217;articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 <b>le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Esperite tali possibilit\u00e0 le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio<\/b>. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l&#8217;amministrazione non corrisponde l&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non \u00e9 computabile nel limite di cui all&#8217;articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">[&#8230;]<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">AGGIORNAMENTO <b>(8)<\/b> <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l&#8217;art. 259, comma 5) che &#8220;A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all&#8217;articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, \u00e9 autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l&#8217;accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione&#8221;. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Ha inoltre disposto (con l&#8217;art. 263, comma 1) che &#8220;Alla data del 15 settembre 2020, l&#8217;articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto&#8221;. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 \u2013 RILANCIO<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonch\u00e9 di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 83 <\/b><\/span><span style=\"font-size: small;\">Sorveglianza sanitaria<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, <b>fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio<\/b>, in ragione dell&#8217;et\u00e0 o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilit\u00e0 che possono caratterizzare una maggiore rischiosit\u00e0. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivit\u00e0 previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 90 <\/b><\/span><span style=\"font-size: small;\">Lavoro agile<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i <b>genitori lavoratori dipendenti del settore privato<\/b> che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalit\u00e0 agile e&#8217; riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell&#8217;et\u00e0 o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilit\u00e0 che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosit\u00e0 accertata dal medico competente, nell&#8217;ambito della sorveglianza sanitaria di cui all&#8217;articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa<\/b>. ((6)) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">2. La prestazione lavorativa in lavoro agile pu\u00f2 essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilit\u00e0 del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">3. Per l&#8217;intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ((6)) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">4. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalit\u00e0 di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, pu\u00f2 essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all&#8217;articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell&#8217;Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro <\/span><span style=\"font-size: small;\">(INAIL). ((6)) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">AGGIORNAMENTO (6) <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha disposto (con l&#8217;art. 1, comma 3) che: <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">&#8211; i termini previsti dai commi 1, secondo periodo, 3 e 4 del presente articolo sono prorogati al 15 ottobre 2020; <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">&#8211; il termine previsto dal comma 1, primo periodo del presente articolo e&#8217; prorogato al 14 settembre 2020.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 263 <\/b><\/span><b style=\"font-size: small;\">(Disposizioni in materia di flessibilit\u00e0 del lavoro pubblico e di lavoro agile)<\/b><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">1. Al fine di assicurare la continuit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l&#8217;operativit\u00e0 di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivit\u00e0 produttive e commerciali.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">A tal fine, <b>fino al 31 dicembre 2020,<\/b> in deroga alle misure di cui all&#8217;articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, <b>organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l&#8217;erogazione dei servizi attraverso la flessibilit\u00e0 dell&#8217;orario di lavoro, rivedendone l&#8217;articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalit\u00e0 di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l&#8217;utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivit\u00e0 che possono essere svolte in tale modalit\u00e0<\/b>.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">In considerazione dell&#8217;evolversi della situazione epidemiologica, con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalit\u00e0 organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilit\u00e0 del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Alla data del 15 settembre 2020, l&#8217;articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. <\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorit\u00e0. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">L&#8217;attuazione delle misure di cui al presente articolo \u00e9 valutata ai fini della performance. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">4. La presenza dei lavoratori negli uffici all&#8217;estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, \u00e9 consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorit\u00e0 sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l&#8217;obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l&#8217;utilizzo dei dispositivi di protezione individuali. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">4-bis. All&#8217;articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">a) al comma 1, le parole da: &#8220;e, anche al fine&#8221; fino a: &#8220;forme associative&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il <b>Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)<\/b>, quale sezione del documento di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalit\u00e0 attuative del lavoro agile prevedendo, per le attivit\u00e0 che possono essere svolte in modalit\u00e0 agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalit\u00e0 e della progressione di carriera, e definisce, altres\u00ec, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell&#8217;efficacia e dell&#8217;efficienza dell&#8217;azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonch\u00e9 della qualit\u00e0 dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali \u00e9 realizzato nell&#8217;ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall&#8217;applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica&#8221;; <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">b) il comma 3 \u00e9 sostituito dai seguenti: <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">&#8220;3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici indirizzi per l&#8217;attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonch\u00e9 regole inerenti all&#8217;organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri \u00e9 istituito l&#8217;Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell&#8217;Osservatorio. All&#8217;istituzione e al funzionamento dell&#8217;Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">La partecipazione all&#8217;Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennit\u00e0 o rimborsi di spese comunque denominati&#8221;. <\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">4-ter. Al comma 2 dell&#8217;articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, \u00e9 aggiunto, in fine, il seguente periodo: &#8220;Il Dipartimento della funzione pubblica \u00e9 socio fondatore dell&#8217;associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato \u00e9 commisurato all&#8217;entit\u00e0 della quota versata&#8221;.<\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>DPCM 13 ottobre 2020<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Art. 3 Comma 3<\/b><\/span><\/p>\n<p class=\"western\" align=\"justify\"><span style=\"font-size: small;\">Nelle pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, \u00e8 incentivato il lavoro agile con le modalit\u00e0 stabilite da uno o pi\u00f9 decreti del Ministro della pubblica amministrazione, <strong>garantendo almeno<\/strong> <strong>la percentuale<\/strong> di cui all\u2019articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nelle prossime settimane l&#8217;operativit\u00e0 di tutti gli Uffici Pubblici continuer\u00e0 ad adeguarsi alle esigenze dei cittadini e delle attivit\u00e0 produttive secondo quanto previsto dalla normativa, come organizzazione sindacale riteniamo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":4594,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49,50,47,119,53],"tags":[],"class_list":["post-4464","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-autonomie-locali","category-news-funzioni-centrali","category-notizie","category-pubblica-amministrazione","category-news-sanita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4464"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4464\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4596,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4464\/revisions\/4596"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4594"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}