{"id":5011,"date":"2021-03-02T12:48:20","date_gmt":"2021-03-02T11:48:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/?p=5011"},"modified":"2021-03-02T12:48:20","modified_gmt":"2021-03-02T11:48:20","slug":"proroga-dei-termini-correlati-con-lo-stato-di-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-al-30-aprile-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/proroga-dei-termini-correlati-con-lo-stato-di-emergenza-epidemiologica-da-covid-19-al-30-aprile-2021\/","title":{"rendered":"Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 30 aprile 2021"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">Con la LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono prorogati al <b>30 aprile 2021<\/b> (dal 31 marzo 2021) i termini dei provvedimenti di cui all&#8217;allegati 1 dell&#8217;art. 19.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">Tra questi \u00e8 utile segnalare:<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><b>Sorveglianza sanitaria: <\/b>Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77\u00a0<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell&#8217;et\u00e0 o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilit\u00e0 che possono caratterizzare una maggiore rischiosit\u00e0. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivit\u00e0 previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l&#8217;effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilit\u00e0 di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo pu\u00f2 essere richiesta ai servizi territoriali dell&#8217;INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all&#8217;articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, \u00e8 definita la relativa tariffa per l&#8217;effettuazione di tali prestazioni. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">3. L&#8217;inidoneit\u00e0 alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non pu\u00f2 in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><b>Lavoro agile: <\/b>Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020 2, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77\u00a0<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">3. Per l&#8217;intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">4. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalit\u00e0 di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, pu\u00f2 essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all&#8217;articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell&#8217;Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><span style=\"color: #19191a;\"><b>Disposizioni in materia di flessibilit<\/b><\/span><span style=\"color: #19191a;\"><b>\u00e0<\/b><\/span><span style=\"color: #19191a;\"><b> del lavoro pubblico e di<\/b><\/span><b> <\/b><span style=\"color: #19191a;\"><b>lavoro agile: <\/b><\/span>Articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">1. Al fine di assicurare la continuit\u00e0 dell&#8217;azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l&#8217;operativit\u00e0 di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivit\u00e0 produttive e commerciali.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">A tal fine, fino al (<b>30 aprile 2021<\/b>), in deroga alle misure di cui all&#8217;articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l&#8217;erogazione dei servizi attraverso la flessibilit\u00e0 dell&#8217;orario di lavoro, rivedendone l&#8217;articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalit\u00e0 di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l&#8217;utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attivit\u00e0 che possono essere svolte in tale modalit\u00e0 e comunque a condizione che l&#8217;erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarit\u00e0, continuit\u00e0 ed efficienza, nonch\u00e9 nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell&#8217;evolversi della situazione epidemiologica, con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalit\u00e0 organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilit\u00e0 del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. <\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\">Il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2021\/03\/01\/21G00025\/sg\">link<\/a> alla gazzetta ufficiale<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la LEGGE 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono prorogati al 30 aprile 2021 (dal 31 marzo 2021) [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":5013,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[47,119],"tags":[],"class_list":["post-5011","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie","category-pubblica-amministrazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5011","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5011"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5011\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5014,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5011\/revisions\/5014"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5013"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5011"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5011"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fpcgilfirenze.it\/sindacato\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5011"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}