La legge di previsione di bilancio 2018 all’articolo 1 dal comma 596 al comma 601, riordina la figura dell’educatore professionale.
L’iter della discussione su questa figura professionale ha una lunga storia (ventennale) e il percorso che ha portato a questa “riforma” nella passata legislatura è significativo: una legge ad hoc (il ddl Iori), approvato alla Camera nel Giugno 2016, il passaggio al Senato con una lunga discussione in 7° commissione (sede referente) con modifiche importanti (e in parte per noi corrette), un lungo silenzio da Giugno a Novembre 2017 e infine il “colpo di reni” in parlamento, con la decisione di metterla in legge di bilancio, nella versione approvata alla Camera con le modifiche suggerite dalla commissione bilancio al Senato e dalla Ragioneria di Stato.

Cosa dice la legge (in breve):
dal primo Gennaio 2018 la professione dell’Educatore è divisa per legge in due ambiti di intervento, il sanitario da una parte e il sociale dall’altra con due diversi percorsi universitari (sigh!). Si chiamano, infatti, Educatore professionale socio sanitario (classe di laurea L/SNT2) ed Educatore professionale socio pedagogico (classe di laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).
Dove lavora l’Educatore professionale socio pedagogico viene così declinato dalla legge: servizi e e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta’, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale (per gli educatori dello 0-3, vale il dlgs 65 dell’Aprile 2017) (vedi nota in fondo)

La legge continua poi dicendo:
possono acquisire, in via transitoria la qualifica di Educatore Professionale socio pedagogico previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti , da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data del primo Gennaio 2018, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
b) svolgimento dell’attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

La legge dice poi ancora:
acquisiscono direttamente la qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico coloro che, al primo Gennaio 2018, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui sopra, a condizione che, alla medesima data, abbiano eta’ superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, oppure abbiano almeno venti anni di servizio. (Autocertificazione, Stato di servizio..? la legge non lo specifica).

E ancora:
le persone, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione , possono continuare a lavorare; il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ne’ per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore (clausola di salvaguardia, non puoi essere né licenziato, né demansionato….forse)

E infine il comma suggerito dalla Commissione Bilancio per i dipendenti pubblici:
l’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario oppure di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori. (sei qualificato/laureato ma non ti paghiamo di più…)

L’impianto della legge è quindi quello passato alla Camera (con quest’ultima aggiunta).

Cosa abbiamo fatto noi:
Nell’Aprile 2016, come Fp Cgil Firenze, organizzammo un’iniziativa sul Ddl Iori alla presenza di due Onorevoli, uno della maggioranza e uno dell’opposizione dove chiedevamo di modificare il suddetto “impianto”. Chiedevamo la possibilità di riconoscere la qualifica al personale a tempo indeterminato con una minima anzianità di servizio, oppure tramite la certificazione delle competenze. Il riconoscimento della qualifica alla maggior parte dei lavoratori, avrebbe disinnescato il problema della salvaguardia per chi non l’acquisisce. La legge dice che non puoi essere né licenziato, né demansionato, ma cosa succederà nei cambi d’appalto? O nelle strutture private sottoposte ad accreditamento? I non qualificati manterranno il posto di lavoro…?
Anche come Fp Cgil nazionale in audizione alla 7° Commissione al Senato nel Dicembre 2017, chiedemmo le modifiche per scongiurare queste criticità. L’esame in Commissione fece modificare la legge, facendola diventare una “sanatoria” per chi già lavorava, ma poi niente: il colpo di reni in Legge di Bilancio.

Ma non è finita qui, ora inizieranno i corsi per acquisire la qualifica e le prime Università che li hanno avviati (Università di Bergamo, Università del Molise) prevedono costi d’iscrizione esosi (soprattutto per gli educatori del privato sociale).

Cosa facciamo come Fp Cgil:
– chiediamo la copertura dei costi di iscrizione al corso di riqualificazione, alla Regione e alle organizzazioni datoriali;
– chiediamo ai datori di lavoro un piano straordinario di concessione di ore di permesso di diritto allo studio e riqualificazione professionale, per chi dovrà sostenere i 60 cfu;
– chiediamo ai datori di lavoro privati l’adeguamento ai livelli contrattuali superiori per chi ha già la laurea richiesta o per chi ha conseguito direttamente o con i 60 cfu la qualifica di educatore professionale;
– contemporaneamente chiediamo l’adeguamento delle basi d’asta da parte degli enti committenti per permettere l’adeguamento contrattuale.

Nota per lo 0-3, l’Educatore d’asilo nido. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65- sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (entrato in vigore il 31/05/2017)
Per gli educatori di asilo nido esiste un precedente decreto legislativo recepito anche dalla legge di bilancio.
Chi potrà fare l’educatore (art.4):
il laureato in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università, e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Da quando e clausola di salvaguardia per chi già lavora (art. 14 comma 3):
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia e’ consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Vale a dire come previsto dal nostro regolamento regionale all’articolo 13:
Comma 1)
a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;
c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
d) diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l’opzione economico-sociale;
e) abrogato
f) diploma di dirigente di comunità;
g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Comma 2)
Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l’acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

Quindi per gli educatori di Asilo nido non servono i 60 cfu previsti dalla legge di bilancio per lavorare negli asili, ma serviranno se si vuole lavorare come educatore in altri servizi.