Tra le attività indifferibili dei Comuni occorre dare specifica attenzione ai servizi dalla Polizia Municipale, mettendo al primo posto la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
Con l’ordinanza n.23 del Presidente della Regione Toscana la Polizia Municipale è stata ricompresa tra i soggetti ai quali esegure il test seriologico all’interno della più ampia dicitura di “forze dell’ordine”.
Un importante elemento di attenzione verso una categoria di lavoratori impegnati in servizi di contenimento al Covid19 come i “servizi operativi esterni su strada” svolti dalla Polizia Locale devono essere rendicontati alla Questura per l’erogazione dell’indennità di ordine pubblico come prevede la Circolare Ministero Interni, un’indennità aggiuntiva alle indennità previste dalla contrattazione nazionale e integrativa del comparto delle Funzioni Locali (qui il volantino unitario).
Riteniamo che serva attenzione nell’organizzazione dei servizi indifferibili anche nella rotazione del personale per garantire la continuità dei servizi per tutta la durata della fase emergenziale, così come attraverso un adeguata dotazione di DPI. Il rischio di contagio per gli operatori di Polizia locale deve essere valutato dal datore di lavoro in collaborazione col medico competente applicando misure di prevenzione e protezione analoghe a quelle disposte per le Forze dell’ordine così come prevede la Circolare del Ministero della Salute.
Infine il “Cura Italia” all’art. 115 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 norma lo straordinario della polizia locale del personale direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non assoggettandole ai limiti del trattamento accessorio previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio. Il comma 2 un fondo nazionale con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale, da ripartire con successivo decreto entro 30 giorni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
Criteri che devono comunque garantire la copertura delle prestazioni svolte alle lavoratrici e ai lavoratori.
Fp Cgil Firenze