In data 9 ottobre 2018 la sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera 19/2018 ha definitivamente chiarito che le risorse stanziate dal CCNL alll’art. 67 comma 2 lettera a) (importo di euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019) e lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ) non sono soggette ai limiti di crescita dei fondi di trattativa decentrata previsti dall’art.23 comma 2 del dlgs 75/2017.
Si tratta di un pronunciamento che sgombera il campo dai dubbi sollevati da alcune sezioni regionali (vedi Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 99/2018/PAR9 che volevano, per contro e in maniera contraddittoria, assoggettate a detto limite, anche le risorse che pure risultavano stanziate dagli enti in ragione di risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.
La Corte era stata chiamata in causa dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, in cui aveva ravvisato la necessità di un’interpretazione uniforme sulla portata applicativa dell’art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017, stante anche i pareri espressi da altre sezioni regionali che, in contrasto con la Dichiarazione congiunta n.5, ritenevano le risorse stanziate dal CCNL come soggette ai limiti del salario accessori.
La Corte, correttamente, non ha affrontato né il tema del rapporto tra la previsione contrattuale e quella normativa, né quello dell’interpretazione del contenuto del CCNL, ma si è limitata a constatare che la natura delle risorse previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art.67 del CCNL 2018 – 2018, ossia quella di risorse individuate e obbligatoriamente destinate dai quadri di finanza pubblica, ne implica l’esclusione dai limiti di crescita dei fondi; diversamente infatti, le previsioni normative che stanno alla base della loro imputazione obbligatoria al bilancio degli enti (sono risorse che vanno garantite persino se l’ente è in dissesto), sarebbero logicamente in contrasto con le previsioni del dlgs 75/2017.
Crediamo che questo parere debba aiutare i tavoli ad accelerare il processo di negoziazione e di riscrittura dei contratti decentrati, facendo chiarezza su una delle questioni che maggiormente lo ha rallentato.
In allegato il parere della corte dei conti e la nota della FP CGIL in formato .pdf